1. Per l'iscrizione all'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esiste un trattato di reciprocità con l'Italia o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;
c) godimento dei diritti civili;
d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;
e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.
2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e hanno superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi albi professionali.